Descrizione
Si comunica che la Regione Sardegna con propria Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 23/38 del 13/05/2026 ha approvato le nuove linee di indirizzo che hanno aggiornato le modalità e i criteri per la concessione dell'indennità individuando la tipologia di spese ammissibili e le relative modalità di rendicontazione.
La deliberazione 23/38 del 13/05/2026 dispone quanto di seguito riportato.
Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell’anno nel quale è richiesto il sostegno economico, purché non garantite a carico del Servizio sanitario regionale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da fibromialgia:
a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello specialista;
d) spese per l’acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non garantiti dal Servizio sanitario regionale;
e) spese per l’acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
f) spese per l’acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico eal miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo agopuntura, fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina complementare riconosciute e erogate nell’ambito della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio sanitario regionale e debitamente documentate;
j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.
La documentazione di spesa relativa all’anno 2026 dell’indennità dovrà essere presentata, unitamente al Modulo di rendicontazione (Allegato D), entro le ore 12:00 del 15.01.2027 secondo le seguenti modalità:
• compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune (www.comunesanteodoro.ss.it), inviandolo per mail al seguente indirizzo protocollo@pec.comunesanteodoro.it (in questo caso, il richiedente dovrà possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC), indicando nell’oggetto: “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) RENDICONTAZIONE ANNO 2026”e nome del richiedente il contributo” ;
• oppure consegnando il modulo presso l’Ufficio Protocollo IN BUSTA CHIUSA, indirizzata all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, indicando altresì nel plico: nome e cognome del richiedente il contributo e il seguente oggetto: ““INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) RENDICONTAZIONE ANNO 2026”;
Non saranno accettate domande incomplete, presentate in data antecedente o successiva al periodo suindicato o inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.
Si precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non consente l’effettiva ricezione della domanda; è pertanto onere del cittadino accertarsi del ricevimento come riscontro del numero di protocollo, a dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva protocollazione.
La mancata erogazione della prestazione da parte del Servizio sanitario regionale può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, recante l’indicazione della prestazione richiesta e delle motivazioni della mancata fruizione attraverso il sistema pubblico.
La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione, entro il 15 gennaio 2027, della documentazione relativa alle spese ammissibili, così come modificate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/38 del 13/05/2026. L'erogazione avverrà secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla Regione Autonoma della Sardegna, nei limiti dell'importo assegnato dalla Regione a ciascun beneficiario.
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Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2026, 13:58